Migranti, il tribunale: “Vietato negare un contratto se il permesso di soggiorno è in scadenza”
La sentenza del tribunale del lavoro di Milano dopo un ricorso dei sindacati contro Adecco: “Discriminatorio escludere i candidati se non hanno il rinnovo”
Escludere candidati a posti di lavoro perché il loro permesso di soggiorno scade prima della fine del contratto è discriminatorio. A stabilirlo è una sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, che ha censurato la policy aziendale dell’agenzia del lavoro Adecco S.p.A., adottata nella fase di assunzione di lavoratori di origine extra UE. La policy in questione prevedeva infatti l’esclusione dalla selezione di candidati il cui permesso di soggiorno avesse una scadenza anteriore a quella di un ipotetico contratto di lavoro, indipendentemente dalla valutazione delle competenze e del profilo professionale del candidato.
La pronuncia arriva dopo un ricorso presentato il 7 novembre 2025 da CGIL Lombardia e NIDIL CGIL contro quella che nella sentenza del tribunale viene definita una «particolare politica di assunzione». Secondo il giudice, tale prassi colpiva in modo specifico i cittadini extra UE titolari di permesso di soggiorno e con un lavoro a tempo determinato. «I lavoratori stranieri regolarmente presenti sul territorio hanno esattamente gli stessi diritti dei lavoratori italiani e la parità vale prima di tutto per il diritto di accesso al lavoro», ha commentato la Segretaria generale di CGIL Lombardia, Valentina Cappelletti.
Il testo unico sull’immigrazione, infatti, stabilisce che «lo straniero può svolgere temporaneamente attività lavorativa» anche in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, purché sia in possesso della ricevuta che ne attesti l’avvenuta richiesta. Solamente in assenza di tale documentazione il datore di lavoro non è più tenuto a continuare il rapporto lavorativo dopo la scadenza del permesso.
Adecco S.p.A. ha sostenuto che la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno dipenderebbe da una scelta volontaria del lavoratore e quindi non scontata. Il Tribunale ha chiarito che la legge prevede che la ricevuta della richiesta di rinnovo sia resa disponibile al datore di lavoro almeno 60 giorni prima della data di scadenza del permesso e non al momento dell'assunzione.
La pretesa che un gruppo di persone, in questo caso cittadini stranieri, debba immediatamente produrre la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, peraltro difficilmente ottenibile quando la scadenza non è imminente, è stata ritenuta dal giudice una circostanza di per sé discriminatoria. «Esprimiamo soddisfazione per questo risultato», ha concluso Cappelletti.
Il tribunale ha ordinato ad Adecco S.p.A. di cessare immediatamente l’applicazione di tale policy e di adottare una prassi che non tenga conto della scadenza del permesso di soggiorno. È stata inoltre ordinata la pubblicazione della sentenza sulla home del sito aziendale.
Link al sito: https://milano.repubblica.it/c...
Inserisci un commento